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" IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - anno 2021


Per effetto della deliberazione del C.C. del 25 Maggio 2021 sono state confermate per il corrente anno 2021 le aliquote approvate per l' anno 2020.

In dettaglio, per l’esercizio 2021 , le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sono le seguenti:

a) 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze purché censite nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, e assimilate all’abitazione principale per disposizione di legge e/o regolamentare comunale;

b) 0,5% per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;

c) 0,86% per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi, con l’esclusione della categoria catastale “D/10” immobili produttivi e strumentali agricoli,

d) 0,0% per i D/10 fabbricati aventi funzioni produttive connesse alle attività agricole per i quali è acclarato il requisito della ruralità;

e) 0,0% pe fabbricati aventi funzioni produttive connesse alle attività agricole per i quali non è acclarato il requisito della ruralità, in quanto non censitii nella categoria D/10, la ruralità va riconosciuta in presenza della specifica annotazione ottenibile mediante domanda all’Agenzia del territorio. Il decreto del ministero dell’economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 ha chiarito quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l’annotazione negli atti catastali della ruralità, al fine di fruire anche per l’Imu delle esenzioni;

f) 0,86% fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

 

Viene inoltre stabilita la detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1 – A/8 – A/9 e assimilate alle abitazioni principale per disposizione di legge e/o regolamentare comunale. L a detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011, si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della repubblica 24.07.1977, n. 616;
Trova applicazione l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli, ancorché non coltivati, rientrando il Comune di SAN CHIRICO RAPARO tra i Comuni totalmente montani , ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge 208/2015

NOVITA' IMU 2021 - Riduzione d'imposta del 50% per i pensionati esteri

A partire dall’ anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locala o data in comodato d’ uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’ articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

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