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Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 2 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l’attribuzione del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.

L’accordo non dovrà essere formalizzato in alcun modo ulteriore rispetto alla dichiarazione resa nell’atto di nascita e nel caso in cui la nascita venisse dichiarata da un solo genitore (ad esempio quando il figlio nasce da genitori coniugati), sarà quest’ultimo ad assumersi la responsabilità di agire in accordo con l’altro genitore.

In caso di mancato accordo, i genitori si dovranno rivolgere al Tribunale.

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